25 July 2007

Lettera da Lhasa numero 75. Corrotti, malati di mente, eversori della Costituzione, ovvero i Presidenti della Repubblica con un programma

Lettera da Lhasa numero 75. Corrotti, malati di mente, eversori della Costituzione, ovvero i Presidenti della Repubblica con un programma
by Roberto Scaruffi

L’articolo 87 della Costituzione chiarisce le funzioni del Presidente della Repubblica:
“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
“Può inviare messaggi alle Camere.
“Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
“Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
“Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
“Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
“Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
“Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
“Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
“Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
“Può concedere grazia e commutare le pene.
“Conferisce le onorificenze della Repubblica.”

L’articolo 88 aggiunge una funzione o facoltà ulteriore:
“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
“Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.”

Non v’è assolutamente nulla che implichi che il Presidente della Repubblica debba o possa avere un programma. Anzi, tutto esclude debbe o possa averlo.

Gli articoli 89 e 90 introducono il principio di irresponsabilitità del Presidente della Repubblica, che è irresponsabilità sia legale che politica.
L’articolo 89 chiarisce che il Presidente della Repubblica non può fare assolutamente nulla, se non sotto lo stretto controllo del Governo, che in pratica lo usa come notaio e che, per il resto, lo dirige:
“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
“Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.”

L’articolo 90 riafferma, con una minaccia, l’irresponsabilità presidenziale:
“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
“In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”

Del resto, organi politici e responsabili di fronte agli elettori sono il Parlamento ed il Governo esso esprime, pur su formale designazione presidenziale. Sebbene, a voler osservare la Costituzione, cosa oggi non viene fatto, né su molti punti è stato mai fatto, neppure un nuovo Presidente del Consiglio sarebbe nominabile senza la controfirma del vecchio, dunque senza una precisa volontà politica dei partiti (o formalmente, comunque, del precedente Presidente del Consiglio, se vuole uniformarvisi), che non lascia alcuna dicrezionalità presidenziale. Né i nuovi Ministri sarebbero nominabili senza la controfirma del nuovo Presidente del Consiglio che deve, secondo la Costituzione, essere già nominato quando propone al Presidente i suoi Ministri. In realtà, si seguono altre procedure totalmente eversive del sistema Costituzionale, sopratutto dopo il golpe del 1992 che ha distrutto i partiti della Costituizione del 1948 senza creare, formalmente, un nuovo e differente quadro Costituzionale con legittimità degli elettori.

A norma di Costituzione, un Presidente della Repubblica è sono una specie di notaio. Non è neppure un garante non doveno garantire nulla e nessuno, visto che il potere dovrebbe risiedere negli elettori ed in coloro costoro hanno eletto. Il Presidente della Repubblica è, in Costituzione, una strana figura, appunto una specie di notaio, eletto dal Parlamento per ben sette anni, dunque senza alcuna legittimazione democratica. Chi ha legittimazione democratica, sempre che le elezioni siano regolari o supposte regolari, è il duo Parlamento-Governo.

Che dei Presidenti possano avere dei programmi è eversivo del sistema Costituzionale esistente.

Che lo dichiarino perfino pubblicamente, riflette solo la corruzione e la demenza sia istituzionali che personali che fanno sembrare normale ogni crimine ed ogni pazzia, e che che stanno portando all’autoimplosione di tutto senza alcuna possibilità di riforma né di altro rimedio.