22 March 2007

Lettera da Lhasa numero 54. Acque

Lettera da Lhasa numero 54. Acque
by Roberto Scaruffi

Human Development Report 2006, Beyond Scarcity: Power, poverty and the global water crisis, United Nations Development Program,
http://hdr.undp.org/hdr2006
http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/HDR06-complete.pdf

Hassan, F. A., Water and Ethics. A historical perspective, UNESCO International Hydrological Programme & World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, 2004,
Fekri A. Hassan
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001363/136341e.pdf
(Hassan 2004).

http://www.unesco.org/water


Di terra, acqua, aria, fuoco, forse il fuoco (ma non la luce) è l’unico elemento ridondande ai fini di forme di vita elementare. Al contrario, senza acqua, aria e la produzione che deriva anche solo spontaneamente dalla terra, non è possibilile vita umana. Arduo dunque affermare che l’acqua si l’elemento principale o centrale dei tre. Nelle cose non esistono mai davvero gli elementi principali o centrali. Siamo spesso noi a crearceli. Ognuno di questi tre elementi ha sue peculiarità. La terra, nella sua estrema varietà di composizione, necessita di un qualche trattamento, senza o con intervento umano, o talvolta animale, di cui le acque sono elemento chiave ai fini della produzione di un qualche cibo per la vita umana ed animale. L’aria è l’elemento meno immediatamente identificabile e meno controllabile. Diviene noto ed oggetto di vero intervento quando l’inquinamento lo rende visibile e percettibile. È riproducibile ed inscatolabile, sebbene, tuttavia, di gran lunga meno, di fatto e fino ad oggi, dell’acqua, per quanto sia ad essa simile per vari aspetti funzionali. Se ci si avvolge un sacchetto attorno alla testa e lo si sigilla, si capisce come sia più essenziale l’aria dell’acqua, sebbene senza entrambe non si viva. Dopo poco tempo, giorni o settimane, gli stessi due elementi non permettono di prolungare l’esistenza senza la “terra”. Del fuoco si può fare a meno, a meno che sotto “fuoco” non si faccia cadere la luce, altro elemento che sembra irrilevante ed invece essenziale per vari processi chimici che concernono la possibilità di produrre o meno cibo per organismi, siano essi umani o meno.

Sfuggendo l’aria, almeno quella si trova spontaneamente in natura, alla controllabilità individuale e statuale, ed essendo la terra data o acquisibile, è sulla acqua potabile o potabilizzabile che si è costruita una vera e propria geopolitica.

L’acqua è elemento di sussistenza e di produzione di mezzi di sussistenza, così come veicolo di trasporto. Ciò vale indiffentemente, pur con differenti caratteristiche di localizzazione, per le acque salate come per quelle non salate.


I due testi sopra citati, il terzo è invece un portale, aprono due differenti prospettive sull’acqua.

Su 440 pagine, fino a pagina 260 il Rapporto sullo Sviluppo Umano è dedicato all’acqua, uno degli elementi chiave dello sviluppo, oltre che essenziale per la vita stessa. Il Rapporto esamina la questione da una molteplicità d’angolature.

In (Hassan 2004), l’autore si muove, almeno queste sono le sue intenzioni, in una prospettiva di ampio respiro: “We are thus faced not only with a water crisis, but with a managerial crisis as well. The disintegration of ‘conventional’ integrative social mechanisms threatens to undermine the political stability of both rich and poor countries alike. The institution of a global managerial strategy cannot be achieved without the adoption of the enduring principles of justice and hope. In the past, the oppressive and tyrannical monopolies of the ruling elites were tempered by notions of social justice, compassion, and morality. From 500 BC to 700 AD, such notions became incorporated in world religions that still serve as the basis of ethics for the majority of the world. The moral principles of justice have also led in modern times to humanistic notions of equity and human rights. No society is sustainable if its integrative ideology is based on threats, coercion, or deception, and no society is viable if the masses who are the producers of wealth to the elite are bereft of hope.”

Tuttavia, nel voler centrare il progresso presente e futuro su principi morali, si inventa la realtà. Si legga il passo precedente, pensando alla civilizzazione cinese. È una civilizzazione senza religione e basata proprio su “threats, coercion, or deception”, senza vere relazioni umane, dove le masse sono proprio “bereft of hope”. Il singolo, sia monarca o suddito, è pidocchio inserito in una casella precisa in cui deve solo riprodursi come tale, salvo necessità del potere di cambiare le proporzioni tra caselle o, talvolta, le caselle stesse. Chessò, nella civilizzazione romana il diritto, la legge, è uno degli aspetti centrali. Vi si trovano diritti dell’individuo. In quella cinese, centrale è il pidocchio nella propria casella. La chiamano “armonia”. Quando qualcuno, là, s’è voluto inventare una pseudo-religione, non ha inventato Dio e gli esseri umani, bensì il rito. Il rito è la routine della macchina, la routine del pidocchio nella propria casella immutabile. In Cina e nelle Cine, non esistono relazioni umane, solo relazioni di potere. Tutto è basato su “threats, coercion, or deception”, anche nella famiglia che nelle Cine più che altrove è una istituzione ossesso-maniacale. Certo, spesso, anche la tanto conclamata “civiltà occidentale” è, molto, troppo, cinese o cinesoide.

Si guardi piuttosto con interesse, secondo noi, sia la questione dell’acqua come problema economico e da affrontarsi con criteri di economicità, dunque con un’etica economica (anche se, in qualunque funzione di economicità, l’ottimo dipenda delle variabili si considerino: non esiste dunque un criterio oggettivo ed unico, indipendente dal contesto definito), che le considerazioni storiche presentate dall’autore.

L’autore cerca di ripercorrere la nascita dello Stato e ne dà una spiegazione funzionale: “The need to overcome food shortages induced by variations in rainfall or riverine water flow led to the emergence of a complex system of food storage, food exchange, and food processing.”

In quest’ambito, critica, alla luce dell’evidenza storica, la teoria di Wittfogel: “The recurrence of large floods and droughts threatened food security and hence necessitated several developments which included, in addition to food exchanges between communities, local cooperative ventures to strengthen earthen banks, build dams, drains, and dig wells. With the emergence of state-level organisation some of the rulers undertook large-scale irrigation projects. However, there is no evidence that the emergence of centralised government was due primarily to co-ordinate irrigation activities on a national scale. Wittfogel’s theory of ‘Oriental Despotism’ (Wittfogel, 1957) which claims that the civilisations of China, India, Mesopotamia and Egypt depended on large-scale irrigation which led to the rise of despotic, bureaucratic, centralised states is untenable (for criticisms see e.g., Haas, 1982).” [...]
[...]
[...] “The great empires of China, for example, were not so much a result of works of irrigation under centralised management, as the result of a machinery of bureaucrats and scholars, as well as powerful armies.”

In effetti, la sistematizzazione di Karl Wittfogel sulle società idrauliche aveva le virtù, ma pure i difetti, dei grandi sistemi. Offriva uno schema universale per spiegare, o così sembrava, l’inevitabilità del dispotismo in talune aree del mondo. In verità, in epoca in cui aveva fatto comodo inventarsi guerre fredde tra sistemi supposti inevitabilmente irreconciliabili, bastava tralasciare che gli Stati Uniti ruotavano, o potevano ruotare, attorno al governo delle acque non meno di Cine e Russie, o di India, Egitto, Mesopotamia. Grazie a questa “dimenticanza”, si era creata una schematizzazione del tutto ideologico-opportunistica mascherata da generalizzazione scientifico-storica. Non solo le società rurali, pure le grandi città dipendono dal governo delle acque. Non solo l’eccesso di acque, anche la loro scarsità necessità di interventi umani, qualora comunità umane vogliano vivere e lavorare in specifiche aree, magari attrattive, o d’interesse, per altre ragioni. Gli acquedotti romanici sono davvero differenti dalle opere di regolazione della sovrabbondanza d’acque di grandi fiumi dell’Africa o dell’Asia? Il governo di grandi fiumi è davvero l’elemento chiave per spiegare le forme statuali di talune civilizzazioni oppure è solo uno degli elementi? Le piogge non sono meno importanti, per esempio. Il fiume ne è collettore e trasporto a distanza. Tuttavia esistono zone di piogge abbondanti, o moderate ma regolari e sufficienti, che rendono sia possibile la vita umana ed il suo sviluppo che l’esistenza di forme statuali per governare le acque piovane oltre ad altri aspetti del vivere in comune. Non solo in montagna, od in montagne impervie, piove.

La teoria delle società idrauliche generalizza aspetti dell’esistente di periodi storici ergendo questi aspetti a spiegazione primaria od unica. Le cause primarie od uniche non esistono mai, se non in forzature del pensiero. L’autore, in (Hassan 2004), contesta comunque che il governo delle acque sia anche solo una delle cause della nascita di strutture statuali nelle aree indicate da Wittfogel.

Ad ogni modo, (Hassan 2004) tratta vari aspetti. È interessante tutta l’operazione dell’autore di svolgere una storia delle forma statuali, con approccio storico economico, e con attenzione alla questione dell’acqua, elemento primario sia storico-economico che vitale.


Human Development Report 2006, Beyond Scarcity: Power, poverty and the global water crisis, United Nations Development Program,
http://hdr.undp.org/hdr2006
http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/HDR06-complete.pdf

Hassan, F. A., Water and Ethics. A historical perspective, UNESCO International Hydrological Programme & World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, 2004,
Fekri A. Hassan
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001363/136341e.pdf
(Hassan 2004).

http://www.unesco.org/water

20 March 2007

Lettera da Lhasa numero 53. L’impatto del colpo di Stato sulla Tailandia del Sud

Lettera da Lhasa numero 53. L’impatto del colpo di Stato sulla Tailandia del Sud
by Roberto Scaruffi


Southern Thailand: The Impact of the Coup, Asia Report, 129, 15 March 2007
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4697&l=1

Sebbene il colpo di Stato del settembre 2006, che ha rovesciato il Primo Ministro Thaksin Shinawata, non avesse relazione diretta coi fenomeni insurrezionali nel sud islamico della Tailandia, la situazione al sud, sei mesi dopo, non è migliorata.

Sia il leader del colpo di Stato, Generale Sonthi Boonyaratglin, che il nuovo Primo Ministro del governo ad interim Surayud, avevano espresso la volontà di superare politiche giudicate erroneamente repressive del precedente governo e di fronteggiare positivamente le richieste del sud islamico. Ciò non si è realizzato, nonostante alcune aperture iniziali, e la situazione su terreno resta di tensione solita tra le forze di sicurezza e le comunità locali del sud.

Alcune misure di apertura culturale, come l’introduzione della lingua patani malese, la lingua dei malesi islamici del sud della Tailandia, nelle scuole e la promozione del suo uso negli uffici pubblici non hanno potuto essere poi realmente implementate. Alle aperture riformatrici del governo centrale è comunque corrisposta la risposta violenta dei militanti islamici con la solita logica di avvitamento violenza-repressione.

I militanti islamici sono giudicati ben armati e defficienti. La legge marziale nell’area è ancora in vigore, dal 4 gennaio 2004. Le forze di sicurezza continuano a godere di assoluta impunità.

Secondo il Rapporto qui presentato, l’unica risposta è una qualche forma di autonomia sostanziale. Gli ostacoli citati sono che il governo non è riuscito ad identificare la direzione dell’insurrezione, né se vi sia davvero una direzione unica, che la popolazione tailandese è contraria a negoziati, che negoziati richiedono un governo con mandato democratico. Il nuovo governo è, del resto, stato assorbito anche da altre impellenze e nuove elezioni sono annunciate tra sei mesi.

Il Rapporto raccomanda al governo tailandese di identificare i gruppi di insorti con cui dialogare e di condizionare la popolazione tailandese perché accetti l’idea di negoziati, di creare forme di sicurezza per tutte le comunità nelle aree di attività insurrezionale e con certezza del diritto per tutti, di introdurre la lingua patani malese nel sistema scolastico e professionale per le comunità interessate, in parallelo con forme di superamento di esistenti forme di segregazione etnica nel sistema scolastico.

Né il governo, né gli estensori del Rapporto, sembra sappiano chi siano gli insorti né perché insorgano. Vi è, evidentemente, una totale incomprensione delle logiche insurrezionali e d’espansione islamica e dunque nessuna vera risposta che delinei delle vere soluzioni, qualunque esse siano.

Il governo tailandese persegue vie puramente ed indiscriminatamente repressive, mentre il Rapporto indica soluzioni astrattamente ragionevoli ed umanitarie.

In genere, in tali situazioni, il sostegno esterno, anche dalle parti più differenti, è decisivo. Nel caso specifico, si tratta di un tipico problema di confine dove popolazioni thai si sono trovate combinate a popolazioni islamico-malesi, oggi maggioritarie nelle tre province del sud coinvolte nei fenomeni insurrezionali.

Se, comunque, con una comunità che si muove verso la secessione, si crea un’inimicizia totale, o si concede la secessione, o si induce la comunità ribelle alla sottomissione, o si rimuove (anche in modo del tutto pacifico) la comunità ribelle stessa. Oppure si va avanti coi massacri reciproci come sembra sia la situazione si sta “stabilizzando” lì.


Southern Thailand: The Impact of the Coup, Asia Report, 129, 15 March 2007
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4697&l=1

18 March 2007

Lettera da Lhasa numero 52. Meccanismi istituzionali di Grandi Purghe ed altri malaffarismi “giudiziari”

Lettera da Lhasa numero 52. Meccanismi istituzionali di Grandi Purghe ed altri malaffarismi “giudiziari”
by Roberto Scaruffi


Introduzione

Le purghe politiche o di altri settori di società, Stato, istituzioni, sono possibili, e correntemente realizzate, sotto tutti i regimi. Esistono tuttavia meccanismi istituzionali che le rendono tanto più chiassose quanto più deboli. Se si vuole guardare a meccanismi forti di purga, si guardi al caso britannico ed agli anglofoni in genere: infatti, sebbene talvolta si intravvedano e si discernano epurazioni e colpi di Stato, essi restano abbastanza occulti al grande pubblico. Versioni deboli sono, ad esempio, quelle di stile sovietico e quelle all’italiana soprattutto dal 1992. Nel caso sovietico, che ripercorse il modello franco-giacobino, si pretese il convolgimento delle masse, spettatrici, in parte morbose, in parte silentemente disgustate, di certo in gran parte vittime, di terrorismi del potere ed all’interno del potere. Nel caso italico, l’intrinseca debolezza da Stato artificial-compradoro impose, quando si volle fare una purga, o colpo di Stato intra-istituzionale, decisamente più ampia e più destabilizzante di altre, di farla sotto gli occhi di tutti. Fu il caso della liquidazione del Centro politico, per sostituirlo con un fascio unico del malaffarismo, tentata nel 1992-93, e continuata fino ad oggi pur in modo ancor più debole e contrastato di quanto realizzato col terrorismo intra-istituzionale del 1992-93.

Vediamo i meccanismi Costituzionali ed istituzionali chiave di queste operazioni e colpi di Stato intra-istituzionali, in Italia


La Costituzione

Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.


Quest’articolo sembra una garanzia di indipendenza e d’imparzialità mentre apre la strada ad ogni abuso, svicolando il Pubblico Ministero da ogni controllo democratico. Solo con l’orientamento ed il controllo politici, governativi e parlamentare sul Pubblico Ministero o, meglio, sulla Polizia con suoi avvocati/procuratori, sarebbe possibile evitare l’esercizio sistematicamente e sistemicamente abusivo dell’azione penale.

La ragione è semplice. L’art. 112 definisce l’eguaglianza dei reati che devono tutti essere perseguiti. Non solo i reati non sono tutti uguali, né sono uguali le circostanze, ma essi sono in quantità tale da rendere impossibile la reale prosecuzione su tutte le notizie di reato (denunce formali ed altre) che arrivano alle Procure. Nella massa di procedure formalmente aperte, sono poi i singoli Procuratori e sostituti-Procuratori [dipende chi sia il “pubblico ministero” della Costituzione; in questo momento, con la riforma delle Procure, sembra siano i Procuratori Capi], di fatto condizionati dagli ufficiali di polizia giudiziaria loro assegnati o da altre influenze, che decidono chi e cosa perseguire, e come. Anche “pubblici ministeri” trasmettessero alla polizia tutte le notizie di reato chiedendo indagini, non farebbero altro che scaricare sulla polizia [sulle polizie, in Italia], o, meglio, sui singoli investigatori loro assegnati, la scelta di quali indagini fare davvero. Non è infatti possibile fare indagini su tutti i reati.

Se il singolo Procuratore e i suoi sostituti-procuratori possono di fatto decidere chi perseguire, essi hanno un potere enorme ed al di fuori di ogni controllo democratico. Siano essi individualmente onesti o disonesti, capaci od inetti, ecco aperta la strada ad ogni forma di corruzione. Costituzione e leggi possono essere violate, e sono inevitabilmente violate (essendo di fatto impossibile perseguire tutti i reati commessi ed allo stesso modo), sulla base della Costituzione stessa. “L’obbligo” diviene un’arbitrio.

Un’articolo della Costituzione che sembra voler garantire l’indipendenza delle Procure e Procuratori, apre in realtà la strada ad ogni dipendenza e condizionamento esterni. Ciò proprio perché non ha senso l’indipendenza delle strutture dello Stato, bensì avrebbe senso la loro produttività sistemica. Il cittadino non dovrebbe spendere soldi per pagare lautamente feudi indipendenti, bensì dovrebbe pagare per essere servito dalle stutture dello Stato. Lo stesso parlare di indipendenza equivale a fare apologia della corruzione burocratica.

Con la riforma delle procure (anno 2006), il Procuratore della Repubblica, cioè il capo dell’ufficio [la Procura], diviene l’unico responsabile dell’esercizio dell’azione penale.
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs106_06.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l269_06.html
Se “pubblico ministero”, espressione usata nella Costituzione, è qualunque sostituto procuratore la riforma è, o dovrebbe essere, manifestamente incostituzionale. Sebbene, poi, chi sancisca la costituzionalità o meno, se chiamata a pronunciarsi, sia la Corte Costituzionale che, di fatto, può decide quel che vuole, in tutta libertà. Se, invece, “pubblico ministero” dipendesse da una definizione stabilita poi per legge, questo aprirebbe la via a soluzioni interessanti. Senza il bisogno di cambiamenti costituzionali, si potrebbe attribuire “l’obbligo di esercitare l’azione penale” [art. 112 della Costituzione] al governo che potrebbe dunque decidere come e [di fatto] se esercitarla o meno nei casi specifici: una sana soluzione all’inglese aggirando la Costituzione formale vigente.

Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.


dalla Legge n. 195 del 24 marzo 1958 e successive modifiche
22. Componenti eletti dal Parlamento.
La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.
Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.
Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.


dalla Legge n. 195 del 24 marzo 1958 e successive modifiche
23. Componenti eletti dai magistrati.
1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene
con voto personale, diretto e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.


Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
[...]
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
[...]


Invece che sancire l’indipendenza del Giudice, cioè di colui che giudica, si è voluta sancire una supposta l’indipendenza di una generica magistratura. È il meccanismo che ha portato alla dittatura dei Procuratori sui Giudici.

Se all’interno dello stesso “ordine” sta chi può iniziare l’azione penale, e pure in modo altamente discrezionale come s’è visto, e chi deve o dovrebbe solo giudicare, sia il cittadino sottoposto a inchiesta, e poi a giudizio, che lo stesso Giudice sono in posizione di dipendenza rispetto al Procuratore. È l’esatto opposto della conclamata indipendenza, “indipendenza” da non si sa cosa. In effetti, non si dice che il Giudice sia indipendente. Si parla genericamente di magistratura, pur essendo i magistrati un insieme di figure anche radicalmente differenti ed antagoniste.

Questa “magistratura indipendente” è dunque indipendente solo da ogni controllo democratico (governativo e parlamentare). Essa è tutt’altro che autonoma ed indipendente da chi al suo interno e dall’esterno possa influire, anche in modo decisivo, su di essa e sui suoi vari componenti. Come non è per nulla indipendente, neppure nella fase del giudizio, da ufficiali ed alti ufficiali di polizie varie che s’ostentano nel corso dei processi più importanti in modo implicitamente od esplicitamente minaccioso, quando i giudici dovrebbero solo valutare le prove o meno d’accusa e difesa, non legittimare o delegittimare altri feudi dello Stato.

Di nuovo, le parole cozzano contro la realtà opposta che esse coprono.

Si veda la stessa composizione del CSM. Per 2/3 è scelto all’interno stesso della magistratura (giudici e procuratori) e dai magistrati stessi. Per 1/3 è nominato dal Parlamento con maggioranza qualificata. In più vi sono i due membri di diritto, il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

2/3 + i due membri di diritto significa che il CSM è autorefeneziale essendo composto da provenienti in modo diretto, per elezione interna o per diritto, dalla magistratura. Il Parlamento si limita ad eleggerne 1/3. È una situazione di autogestione, pur col limite di quel terzo di membri ad elezioni parlamentare. Per un po’ più di 2/3 autogestione e per in po’ meno d’1/3 controllo politico, si potrebbe dire semplificando.

Si deve tuttavia considerare chi presieda il CSM e che poteri abbia, su questa corporazione. Non è il Ministro. Non è il Governo. È un’istituzione dello Stato eletta per ben 7 anni e praticamente inamovibile, il Presidente della Repubblica. Dunque, chi è sottoposto a controllo democratico non ha poteri sul CSM. Mentre poteri, che vedremo essere decisivi, li ha un’istituzione settennale. Si noti che, sulla base della Costituzione, il Presidente della Repubblica dovrebbe essere sottoposto ad uno stretto controllo governativo (principio di irresponsabilità del Presidente della Repubblica in essa contenuto). Di fatto ciò non si verifica e s’è da tempo, di sicuro dal 1992, verificato l’opposto, il Presidente che controlla Governo e Parlamento.

Il Presidente della Republica, essendo il Presidente del CSM può avere un ruolo d’ostruzione decisivo, se vuole, dunque di condizionamento. Il vice-Presidente è tuttavia eletto, pur tra i componenti designati dal Parlamento, da un CMS a maggioranza autoreferenziale. Naturalmente s’è pure arrivati, degenerazione delle degenerazioni, al Quirinale che suggerisce al Parlamento [così hanno scritti i giornali in occasione dell’ultima designazione parlamentare del proprio 1/3] almeno un nome gradito al Presidente come suo vice da essere poi eletto dal nuovo CSM cui delegare di fatto la Presidenza del CSM. Così funzionano le istituzioni reali, in questo Stato reale! È pubblico, per chi non voglia tapparsi gli occhi, che il Presidente controlla il Parlamento così come controlla il CSM. E la cosa appare oramai così naturale che lo si fa sapere a tutti come fosse normalissima. Mentre proprio non lo è!

Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.


Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.


Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.


Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.


Il Ministro della Giustizia, non ha dunque alcun potere reale sui “magistrati”, mentre ogni potere, sia su Procuratori che su Giudici è del CSM eletto, per 2/3, dagli stessi magistrati e presieduto da un Presidente della Repubblica settennale.

Il CSM assume, assegna, trasferisce, promuove, punisce e sospende o licenzia Procuratori e Giudici.

Chi controlla il CSM controlla dunque tutto, dal punto di vista dell’attività sia di prosecuzione che di giudizio.

Certo, il singolo Procuratore ed il singolo Giudice può agire, o cercare di agire (per il Procuratore resta l’ostacolo obiettivo di non poter comunque perseguire tutti i reati che pur sarebbe tenuto a perseguire sulla base della Costituzione), secondo puri criteri di legalità e di professionalità, se ne è capace. Ma il CSM può promuovere o rimuovere, anche piuttosto in fretta se e quando vuole, secondo sua arbitraria decisione.

Il CSM lo eleggono sia Procuratori che Giudici. I Procuratori, da punto di vista formale, non hanno preminenza sui Giudici, perché se il Procuratore può iniziare l’azione giudiziaria, un Giudice la può sia subito sia bloccare che vanificare. Tuttavia, in un contesto ambientare reale dove il sospetto è già colpa, alla fine il Procuratore ha un potere assoluto rispetto al Giudice, se vuole e se poteri economici, istituzionali e mediatici, interni ed esteri, che possono sostenerlo come liquidarlo, lo vogliono. Un Procuratore, come un Giudice, può essere innalzato come liquidato non secondo meriti intrinsici della sua attività, bensì secondo i servizi che rende a chi, più potente, ne abbia bisogno. Che le Procure si scegliessero, nella Grande Purga, e per altre simili attività “di Stato” o di blocco d’interessi, i “loro” GIP [Giudice delle Indagini Preliminari], cioé il giudice od i giudici che avrebbero potuto vanificare ogni loro azione, è un’informazione pubblica: non sveliamo alcun segreto, né c’immaginiamo nulla.

Sulla carta è tutto perfetto. Giudici (GIP) possono subito bloccare follie d’un Procuratore. Oppure (GUP [Giudice delle Udienze Preliminari]) possono poi impedire processi montati sul nulla. Nella pratica, si sono fatti processi non solo persecutori, ma chiaramente basati sul nulla, processi durati anni, con costi immensi (anche per il “sistema Italia” diffamato e calunniato internazionalmente da tali azioni penali) e pure, spesso, senza neppure il “risultato” della condannna del perseguitato, solo perché GIP (e pure GUP) erano GIP (e/o GUP) “di gradimento” delle Procure, per cui invece che stoppare tutto subito o ad “indagini” concluse, non potevano non essere compiacenti. ...sì che poi a qualche giornalista “specializzato” potessero far scrivere che c’erano certo solide basi per processare il tale ed il tal’altro e, poi, che, nonostante l’assoluzione in tribunale, l’assoluzione era invero l’equivalente d’una condanna. Se GIP e GUP avessere impedito certe prosecuzioni o certi processi sarebbero stati linciati, come è successo a chiunque, si veda il caso Carnevale (magistrato di Cassazione), applicasse con competenza norme giuridiche senza preoccuparsi delle convenienze politiche od affaristiche. Non si dimentichi che al vertice formale del meccanismo di coperture o di “tritacarne” c’è un CSM presieduto dal Presidente della Repubblica. Anche quest’ultimo è certo linciabile, sebbene sia in posizione d’una certa forza, se mai ritenesse di seguire criteri di stretta legalità Costituzionale e giuridica.

Esistono dinamiche di corporazione come dinamiche sociali, in un contesto, quello italico, di non-nazione assemblata artificialmente attorno al 1860 per decisione inglese, dove si è perpetuata una condizione di guerra civile, ora latente, ora meno o non latente. Ecco perché una corporazione di funzionari statali, e pure, per volontà Costituzionale, con ben meno controllo politico-democratico di altre, sia ancor di più aperta ad ogni forma di corruzione interna e di invadenza contro i poteri dello Stato e contro i cittadini, facendosi strumento talvolta decisivo se adeguatamente controllata da poteri economico-sociali sovversivi. Invero, non si confonda mai, qui, la massa con le sue punte. La massa di questa burocrazia, come di tutte le burocrazie italiche, vivacchia, seppur, qui, con redditi e privilegi considerevoli. Essa si limita a far da retroterra per le sue punte, usate, ora più, ora meno, ora meno peggio, ora in modo proprio disastroso per la collettività, per fini di parte. Nessuno ha ancora spiegato, ne lo potrebbero, come abbiano potuto far fallire il floridissimo Banco Ambrosiano senza neppure una perizia contabile [né esiste una, non a caso segreta, a Londra, da dove, verosilmente, l’operazione-liquidazione è stata voluta], ma solo con diffamazioni del circuito mediatico-giudiziario, né come abbiano pututo sfondare solo i partiti e le frazioni di Centro senza sfondare, con le stesse accuse e calunnie, tutti i partiti. Per questi parliamo senza problemi di Grandi Purghe o di Purghe o d’Epurazioni [che non vuol affatto dire purificazioni]. Appunto, come si parla, nei libri di storia, di purghe staliniane, sarebbe precisio, in relazione all’Italia, parlare di purghe quirinaliane. Certo, là come qui, non è mai solo, neppure soprattutto, questione di volontà di singoli. Tuttavia, se si semplifica là con un nome di persona [un alias in quel caso], si può ben semplificare qui col nome dell’istituzione è al vertice delle responsabilità formali su queste cose.

Le vie che può prendere il condizionamento del singolo, le si può vedere osservando, quando lo si può, l’attivita politico-sociale del “magistrato” e da chi essa sia promossa. Non che il Procuratore ed il Giudice non possa essere condizionato, e non sia condizionato, da poteri ambientali anche in ordini Costituzionali sembrino perfetti. Resta tuttavia una differenza qualitativa tra l’organicismo social-istituzionale esistente dove esistano Stati fondati su nazioni, ed invece in carattere partigiano, di frazione e fazioni, delle istituzioni dove esistano Stati costruiti su non-nazioni con le conseguenti patologie paralizzanti e disgregative, come è il caso italico.

Visto e commentato brevemente quello che emerge, sulla “magistratura”, dalla Costituzione e dalla sua interazione con l’ambiente in cui essa opera, resta da vedere più da vicino il ruolo, voluto anch’esso dalla Costituzione, del Presidente della Repubblica che è pure Presidente del CSM.


Il funzionamento del CSM

Vedremo qui alcuni aspetti emergono dal Regolamento interno del C.S.M. aggiornato all’1 marzo 2006
[ http://www.csm.it/documenti%20pdf/RegolamentoInterno.PDF ].
Esso è stato approvato dallo stesso CSM come previsto dall’art. 20, n. 7, della Legge n. 195 del 24 marzo 1958 e successive modifiche
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/atti_normativi/XIII/pdf/l1958_00195.pdf .
Dunque, citeremo, qua e là, anche questa stessa Legge, oltre al Regolamento.

[ Vedi pure il http://www.cortedicassazione.it/ ]

dal Regolamento interno del C.S.M. aggiornato all’1 marzo 2006
Art. 4
Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.
2. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che può demandargli anche la convocazione delle sedute.


Ecco che il Presidente della Repubblica ha poteri decisivi sul funzionamento del Consiglio.

Chi convoca le sedute può anche, in pratica, non convocarle. Chi permette al Vicepresidente di divenire di fatto il Presidente, se il Presidente formale si astiene dal partecipare direttamente all’attività quotidiana del CMS, e gli delega funzioni, ha anche il potere di revocare le funzioni di fatto o per delega attribuite al Vicepresidente, dunque può facilmente condizionarlo, o direttamente, o tramite gli uffici del Quirinale preposti a seguire l’attività del CSM, o di fatto per quei meccanismi di simpatia per cui gli esseri umani si dispongono servilmente rispetto a poteri li dominano e possono privarli di vantaggi altrimenti son loro garantiti. Se il Vicepresidente si mostrasse refrattario ad ogni condizionamento ecco che il Presidente potrebbe divenire presenzialista rispetto all’attività del CSM, dunque piegarlo direttamente ai suoi voleri od impedire ad esso di funzionare.

Vedremo che il Presidente della Repubblica può pure sciogliere il CSM.

dalla Legge n. 195 del 24 marzo 1958 e successive modifiche
10. Attribuzione del Consiglio superiore.
Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;
4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di Cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;
5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie. Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
11. Funzionamento del Consiglio.
Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste.
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.
12. Assunzione dei magistrati per concorso.
1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
2. La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.
13. Promozioni dei magistrati per scrutinio.
Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.
La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.
14. Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia.
Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:
1) ha facoltà di promuovere mediante richiesta l'azione disciplinare. L'azione disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;
2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
15. Destinazione di magistrati al Ministero. Incarichi speciali ai magistrati.
Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.
Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore
per i provvedimenti di sua competenza facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.
Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.
16. Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore.
Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.
17. Forma dei provvedimenti.
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato.
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

dal Regolamento interno del C.S.M. aggiornato all’1 marzo 2006
CAPO III. Attività del Consiglio
Art. 13. Atti del Consiglio

1. Il Consiglio delibera i provvedimenti indicati dall'art. 10, n.ri 1, 2, 4, 5 della legge 24 marzo 1958 n. 195, con votazione a maggioranza sulle proposte della Commissione referente competente per materia.
2. Analogamente delibera sulla Relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia, su ogni altra richiesta del Parlamento in merito a eventuali udienze conoscitive, sulle richieste di informazioni circa il funzionamento della giustizia e sull'invio a tale scopo di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli siano indirizzati, nonchè sulle nomine di Commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.
Art. 14. Proposte e pareri
1. Sulle proposte e i pareri, previsti dal secondo comma dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195, il Consiglio delibera su relazione della Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia , prevista dall'art. 24, o di altra Commissione, permanente o speciale, competente per materia. Delibera a maggioranza, votando sulle proposte della Commissione e sugli emendamenti che ad esse siano presentati in Consiglio.
2. In caso di urgenza, il Consiglio può deliberare direttamente, su relazione del Vicepresidente o del relatore da lui nominato, e può demandare la stesura della motivazione al relatore, alla Commissione competente o ad apposito Comitato.
3. Ogni componente può richiedere al Comitato di Presidenza, che nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi e votati proposte e pareri; il Consiglio può deliberare direttamente sulla richiesta oppure demandarne lo studio e l'elaborazione alla Commissione competente.
4. In ogni caso devono essere osservate le norme degli artt. 45 e 46 per l'iscrizione all'ordine del giorno.
Art. 15. Risoluzioni
1. Il Consiglio può adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente può formularne richiesta al Comitato di Presidenza, che l'assegna alla Commissione competente.
2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, pubblicate nel Notiziario del Consiglio. Ad esse le Commissioni e il Consiglio si attengono, nell'esercizio delle loro attribuzioni, sinchè non siano state modificate con successiva risoluzione.
3. Circolari e direttive sono emanate dal Vicepresidente del Consiglio in conformità a tali risoluzioni.
[...]


Ecco, di nuovo, il potere assoluto del CSM su Procuratori, Giudici ed eventuali altri magistrati, incluso, come specificato dalla Legge sopra citata, la sua autodisciplina con regolamento interno, che ne regola dunque il funzionamento concreto.

La disposizione dell’art. 10, che prevede il CSM dia pareri sull’ordinamento giudiziario e sull’amministrazione della Giustizia, non specifica se il parere debba essere richiesto o se possa anche venire fornito di propria iniziativa. Questa disposizione è stata evidentemente interpretata nella possibilità di dare pareri anche non richiesti. Per cui, il CSM interferisce pure pubblicamente, senz’alcuna inibizione, sull’attività parlamentare ed istituzionale intervenendo ogni volta esso ritiene di doverlo fare. In parallelo al controllo della politica e delle istituzioni in altri modi sotterranei, e come arma ulteriore, esso declama pubblicamente i propri punti di vista. Il dare pareri “sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie” è stato fatto divenire l’avere il diritto di dare pareri su tutti i disegni di legge concernenti materie giudiziarie (che è cosa diversa dal solo “ordinamento” ed “amministrazione”), ed, invero anche su altro. Il CSM si è dunque auto-trasformato in una sorta di terza Camera informale, ma anche sovversiva dell’ordinamento Costituzionale esistente, che non prevede pareri sulla Legge che si amministra, bensì solo, eventualmente, sulla sua amministrazione, oltre che sull’ordinamento giudiziario. La Costituzione prevede il Parlamento abbia due Camere ben definite e sovrane.

Certo, si potrebbe arguire che quel “e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie” implichi un diritto ed, eventualmente, un dovere di intervento su tutto. Tuttavia, le “predette materie” sono l’“ordinamento giudiziario” e l’“amministrazione delle giustizia”. Non sono la legislazione in generale. Perché, se l’articolo si fosse voluto riferire in senso lato a tutto ciò possa influire in qualche modo sulla “amministrazione della giustizia”, in senso lato tutto ha una qualche influenza sulla “amministrazione della giustizia”, per cui avrebbe statuito che il CSM dà pareri su tutto quel che crede. Essendo, questo “dà”, stato interpretato come “dà anche se non richiesto” ecco che allora si sarebbe dato al CSM il diritto di esprimere pareri su qualunque “disegno di legge”, come su qualcunque altra cosa creda. Si sarebbe scritto, più semplicemente, che il CSM “da pareri su tutto quel che crede.”

Il dare “pareri al Ministro” è divenuto dar pareri “alla masse popolari”, investite via media dei pareri e punti di vista del CSM. Dal Quirinale s’è evidentemente voluta quest’espansione di competenze che riflette la presa sotto controllo di tutti gli apparati dello Stato da parte della Presidenza della Repubblica, a seguito dei noti eventi del 1992 ed anno successivo, e poi fino ad oggi.

dalla Legge n. 195 del 24 marzo 1958 e successive modifiche
2. Comitato di presidenza.
Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima. Il Comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'art. 9.
3. Commissioni.
Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'art. 11, terzo comma.


Se il Presidente nomina le Commissioni, pur su proposta del Comitato di Presidenza, significa che il Presidente può aprire un conflitto, anche su questo punto, se non è daccordo. In caso di paralisi, il potere di sciogliere il CSM lo ha il Presidente della Repubblica [e del CSM], che dunque è figura assolutamente prevalente su una magistratura che non è “autonoma” o “indipendente”, né può esserlo (e sarebbe pure aberrante lo fosse! ...altra questione è quella del giudice, il giudice che giudica, il giudice “di tribunale” che è cosa diversa dall’investigatore che non è “giudice”), come a troppi piace dire. Il CSM dipende dal Presidente della Repubblica, anziché dal Parlamento e dal Governo. La cosa è stramba per un sistema a democrazia formale, perché il Presidente all’italiana non è responsabile verso i cittadini, essendo ad elezione non-diretta (né para-diretta) e per ben 7 anni, mentre lo sono Parlamento e Governo che dipendono dal voto popolare.

dalla Legge n. 195 del 24 marzo 1958 e successive modifiche
1. Componenti e sede del Consiglio.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.
[...]
5. Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.


Restando, i componenti elettivi del CSM, in carica per non più di quattro anni (articolo 104 della Costituzione), col ritorno successivo alle attività precedenti od altre essi vogliano o vengano loro offerte, sono permeabili od ogni influenza, salvo indoli personali particolari. Se 8 sono ad elezione parlamentare e 16 dai magistrati stessi, c’è un evidente squilibrio tra elezione politica e elezione interna da parte della stessa burocrazia che s’è vista attribuire [per dinamiche intra-burocratiche ed interessi Presidenziali-oligarchici] poteri abusivamente politici e “di controllo” su politica ed istituzioni. Sebbene, resti, ed è decisivo in un sistema burocratico di ricatti reciproci (la chiamano persuasione morale: “Se non ti sottometti, ti rovino!”), il potere di paralisi (oltre che di scioglimento) del Presidente del CSM, che è il Presidente della Repubblica, sul CSM stesso. Si immagini, il potere del Presidente del CSM e della Repubblica dal 1992 (con la Grande Purga giudiziaria, cioè condotta dalla stessa corporazione presieduta dal Presidente della Repubblica), quando il Presidente della Repubblica, e la sua Presidenza, il Quirinale, è divenuto governo reale, più potente del governo formale e del Parlamento. Presidente del CSM e della Repubblica che, dunque, può esercitare dei poteri di ricatto decisivi sugli stessi componenti eletti dal Parlamento che sono di ambienti affini agli ambienti giudiziari, essendo eletti “tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.” (articolo 104 della Costituzione), dunque obiettivamente comprabili e ricattabili, salvo indoli soggettive particolari. Dopo il breve passaggio nel CSM, si possono aprire loro brillanti carriere, o miglioramenti di già brillanti carriere, oppure l’anonimato ed il ghetto, o peggio, creati da apparati dello Stato agli ordini del Quirinale.

dal Regolamento interno del C.S.M. aggiornato all’1 marzo 2006
CAPO III. Attività del Consiglio
[...]
Art. 26. Ordine delle votazioni
1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione preclusiva è posta in votazione non appena sia presentata con precedenza su ogni altra questione, esclusa la richiesta di rinvio. Immediatamente dopo è posta in votazione la questione sospensiva. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e discussa dall'assemblea e quindi decisa in via incidentale dal Presidente. Prima della decisione e previa sospensione della seduta, il Presidente richiede il parere immediato e non vincolante della Commissione Regolamento, se lo ritiene opportuno o se almeno sette componenti ne fanno richiesta. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso il Presidente può, preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero ad altre questioni pregiudiziali, qualora si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito.
2. Agli effetti del comma precedente si intende per questione preclusiva quella con cui è proposto che un determinato argomento sia espunto dall'ordine del giorno e che su di esso non si abbia a deliberare per inammissibilità o per altro specificato motivo. È questione preclusiva anche quella con cui si propone di non aggiungere all’ordine del giorno della seduta l’argomento del quale si propone la trattazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 45, comma 3, del presente regolamento. Si intende per questione sospensiva quella con cui è proposto che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo la conclusione di un procedimento riguardante un argomento connesso ovvero dopo una conclusione di una fase di tale procedimento.
3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
4. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli emendamenti. Qual ora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.
5. Il Presidente ha facoltà di modificare l ’ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse.


dal Regolamento interno del C.S.M. aggiornato all’1 marzo 2006
CAPO V. Riunioni del Consiglio
Art. 44. Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno 15 componenti, dei quali 10 magistrati e 5 eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 25. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche questi non possa essere presente, dal componente indicato dall'art. 5. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio può interpellare la Commissione per il regolamento del Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 26, comma primo.
3. Delle sedute è redatto verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti, la descrizione delle modalità di svolgimento, le deliberazioni, le motivazioni addotte, il resoconto sommario degli interventi e delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 17, le proposte che siano state disattese, le modalità delle votazioni e l'esito di esse.
4. Dell'avvenuto deposito del verbale della seduta presso la Segreteria Generale viene data comunicazione al Consiglio in seduta plenaria ovvero comunicazione individuale ai singoli componenti mediante recapito dell'avviso nella sede del Consiglio. Qualora entro cinque giorni dalla avvenuta comunicazione non siano presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.
5. In caso di particolare urgenza, il Vicepresidente può disporre, dandone comunicazione insieme all'avviso di deposito, che il termine di cui al comma precedente sia ridotto fino a due giorni ovvero che l'approvazione del verbale sia deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione dell'avvenuto deposito.
6. Per ciascuna delle deliberazioni del Consiglio riguardanti i magistrati previste dall'art. 17 della legge 24 marzo 1958 n. 195 è altresì redatto un distinto verbale contenente la data della seduta, l'indicazione dei partecipanti, la deliberazione conclusiva adottata (limitatamente alla parte dispositiva), le modalità della votazione e l'esito di essa. Tale verbale viene depositato presso la Segreteria Generale entro il giorno successivo e, qualora non siano presentate osservazioni entro le ore 12 del giorno seguente, si intende approvato ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva, previa deliberazione sulle correzioni eventualmente proposte. Il verbale della delibera è quindi trasmesso senza ritardo al Ministro per i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 24 marzo 1958 n. 195.
Art. 44 bis. Assistenza al Presidente nelle sedute del Consiglio
1. Per lo svolgimento delle sedute del Consiglio, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'assistenza, congiuntamente o disgiuntamente, di un magistrato addetto all'Ufficio Studi, di un magistrato addetto alla Segreteria e di un funzionario.
2. Il magistrato addetto alla Segreteria, o il funzionario, su richiesta del Presidente:
a) procede all'appello nominale;
b) dà lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea;
c) coadiuva il Presidente nell'accertamento del risultato delle votazioni;
d) forma, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei Consiglieri iscritti a parlare;
e) fornisce al Presidente l'ulteriore collaborazione da lui richiesta.
Art. 45. Formazione dell'ordine del giorno
1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente, e, previo assenso del Presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.
2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.
3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, una Commissione, del Comitato di Presidenza o del Vicepresidente vengono aggiunti all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti, salvo che il Consiglio deliberi di non inserirli all'ordine del giorno. In ogni caso, se un componente ne faccia richiesta, ogni questione è rinviata alla seduta successiva. Su richiesta di un componente, il Consiglio può deliberare di non trattare con procedura d'urgenza l'argomento inserito nell'ordine del giorno ai sensi del presente comma. Se la richiesta è accolta, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il trentesimo giorno, salvo che il Consiglio non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta così fissata non può più essere proposta questione preclusiva, salvo che la stessa sia collegata a circostanze sopravvenute.
4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma è predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate “sezione A” e “sezione B”.
Nella “sezione A” sono inserite le proposte che siano state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole commissioni e che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione non abbia richiesto di inserire nell’ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di:
a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza;
[b) proposte della Seconda commissione di autorizzazione di incarichi di insegnamento, di presa d’atto o di non luogo a provvedere;]12
12 Lettera da intendersi come abrogata a seguito del trasferimento delle relative competenze alla quarta Commissione referente
c) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti ad uffici di merito non semidirettivi in cui non siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell’unità familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate;
d) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d’atto o non luogo a provvedere, all’inserimento e all’eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati;
e) proposte della Quinta commissione relative a presa d’atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;
f) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d’atto;
g) proposte della Settima commissione relative a pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimemente valutate dal Consiglio giudiziario e prive di osservazioni degli interessati, ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d’atto o non
luogo a provvedere, nonchè quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;
h) proposte dell’Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilità, dispensa, revoca dell’ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia, nonché in tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici di pace;
i) proposte della Nona commissione relative a presa d’atto o non luogo a provvedere, al tirocinio degli uditori giudiziari, al rilascio di copia di atti della procedura di concorso;
[l) proposte della Decima commissione di archiviazione per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.]13
13 Lettera da intendersi come abrogata a seguito dell’accorpamento delle relative competenze presso la sesta Commissione referente.
Nella “sezione B” è inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti (con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno), che sia stata deliberata all’unanimità e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti della relativa commissione, l’inserimento nell’ordine del giorno speciale senza che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l’inserimento nell’ordine del giorno ordinario.
5. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che avesse previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell’ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell’art. 43, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria può anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l’esame.
6. Le disposizioni dei precedenti quarto e quinto comma si applicano alle materie e alle competenze così come determinate nei decreti istitutivi delle Commissioni.
7. L’ordine del giorno speciale - sezioni A e B - deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale è fissata la trattazione.
Art. 46. Richiesta di inserzione all'ordine del giorno e di convocazione
1. Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Vicepresidente, sentito il Comitato di Presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accolga la richiesta, fissa la data della discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, il Vicepresidente fissa la data della discussione non oltre quindici giorni.
2. Se almeno un quarto dei componenti ne faccia richiesta, per discutere argomento specificato il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni.
Art. 47. Ordine delle deliberazioni
1. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.
2. Se non vi sia opposizione, il Presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga discussione, il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.


dalla Legge n. 195 del 24 marzo 1958 e successive modifiche
18. Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore.
Il Presidente del Consiglio superiore:
1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
19. Attribuzioni del Vice Presidente.
Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.


dalla Legge n. 195 del 24 marzo 1958 e successive modifiche
31. Scioglimento del Consiglio superiore.
Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.


Anche dagli stralci sopra citati si può vedere, con qualche dettaglio, come il Presidente del CSM, che è il Presidente della Repubblica, abbia poteri decisivi sul funzionamento quotidiano del CSM, che a sua volta ha poteri decisivi ed assoluti sui singoli magistrati. Inoltre, il Presidente, di fatto a suo insindacabile giudizio, può sciogliere il CSM “qualora ne sia impossibile il funzionamento”, formulazione che non significa nulla potendo, il Presidente, paralizzare un CSM ribelle e poi dichiarare che non funziona. Così come può, di fatto, scioglierlo, senza bisogno di alcuna giustificazione. Quando vi sia una condizione, ma la condizione non sia verificabile, né discutibile o contestabile, da terze parti, è come se la condizione non esistesse mentre continua a sussistere la facoltà (qui, di scioglimento). Ecco, perché, Presidenti promotori o complici, il CSM ha potuto e può inventarsi leggi, contraddire leggi del Parlamento, cambiare leggi del Parlamento dandone interpretazioni di convenienza.


Conclusione

Su questa base istituzionale formale e reale, è stata possibile la Grande Purga del 1992-93, un colpo di Stato, e tutta la fase successiva, fino ad oggi, che ha visto e vede la Presidenza della Repubblica farsi co-Governo reale (si vedano gli interventi continui e sistematici sui lavori del Governo in corso d’opera) e co-Parlamento reale (si vedano gli interventi continui e sistematici sui lavori del Parlamento in corso d’opera), ciò che configura una situazione di golpismo permanente. La magistratura viene usata come milizia mentre viene, all’interno ed internazionalmente, definita e fatta definire “indipendente”, ciò che chiaramente non è, né può essere, essendo asservita ad un Quirinale onnipotente.

Non si prendano queste considerazioni per valutazioni o stigmatizzazioni etico-morali. Non lo sono, né vogliono esserlo. Il punto è altro. È questione di non istituzionalizzazione o di istituzionalizzazione di un cambiamento, o golpe, o rivoluzione, o reazione, o colpo di Stato, o evento del destino. Non è questione di etichette, anche se le categorie di rivoluzione o di colpo di Stato, nella realtà sinonimi, sono correntemente usate per eventi simili. Il punto è la istituzionalizzazione, qui la non istituzionalizzazione, di un sovvertimento radicale di un ordine Costituzionale. La istituzionalizzazione viene malamente sostituita col metodo delle gomitate. In realtà, come taluni evidenziano di tanto in tanto, e non da oggi, con la continuazione di una guerra civile fredda che tanto disastri ha fatto e continua a fare nello e sullo spazio italico.

Del resto un’istituzionalizzazione dell’esistente sarebbe impossibile, perché tutti avrebbero vergogna ad istituzionalizzare, dunque a formalizzare e pubblicizzare, i poteri che oggi ha il Presidente della Repubblica Italiana. Costui continua dunque ad impedire ogni riforma Costituzionale vera, solo per preservare i poteri di fatto della propria persona e funzione. Ed è, evidentemente, più forte del Parlamento che in effetti egli riesce a dominare. Il predominio Presidenziale è tuttavia non al servizio di obiettivi di sviluppo, bensì di una situazione di dominio della corruzione e della disgregazione burocratiche di cui la Presidenza è garante. La decadenza dello spazio italico è solo la conseguenza di questa guerra per bande di questo Stato corrotto ed irriformabile ridotto a Stato predatorio.

15 March 2007

Lettera da Lhasa numero 51. Antonio Labriola difensore del corporativismo universitario

Lettera da Lhasa numero 51. Antonio Labriola difensore del corporativismo universitario
by Roberto Scaruffi

Labriola, A., La Questione Universitaria, 1896,
Antonio Labriola
http://www.marxists.org/italiano/archive/labriola/1896/laquestioneuniversitaria.htm


In questo breve scritto, che è poi un discorso, del professore universitario Antonio Labriola, il “marxiano”, l’“ortodosso”, il “rivoluzionario”, si troverà una difesa corporativa dei professori e dell’università di Stato dello Stato italico ormai esistente, nel 1896, da un tre decenni e mezzo.

Lo schema da lui implicitamente difeso è quello alla francese ed alla tedesca pur in assenza, nello spazio italico, d’un’identità etnico-nazionale, d’uno Stato, d’una burocrazia statale alla francese od alla tedesca. Lo schema antitetico è quello all’inglese, con istituzioni accademiche creazioni comunitarie, al servizio della e delle comunità, ed in concorrenza tra loro per l’eccellenza.

Lo schema concorrenziale è sempre il più proficuo, anche nell’istruzione, soprattutto dove non esistano burocrazie statali possano meglio gestire le cose, sempre che davvero burocrazie statali possano gestire le cose meglio della concorrenza reciproca soprattutto nel settore formativo. Lo schema comunitario è anche il più socialista o comunista, salvo intossicarsi di vaniloqui su perfezioni future solo per evitare le perfezioni possibili del presente. Questo sembra il caso di Antonio Labriola, qui in veste di fatto professoral-statalistico-corporativa.


Labriola, A., La Questione Universitaria, 1896,
Antonio Labriola
http://www.marxists.org/italiano/archive/labriola/1896/laquestioneuniversitaria.htm

Lettera da Lhasa numero 50. Il commercio d’armi Russia-Cina

Lettera da Lhasa numero 50. Il commercio d’armi Russia-Cina
by Roberto Scaruffi

Weitz, R., The Sino-Russian Arms Dilemma, China Brief, Jamestown Foundation, 6 (22), 8 November 2006,
Richard Weitz
http://jamestown.org/print_friendly.php?volume_id=415&issue_id=3918&article_id=2371631


L’autore inizia con la rappresentazione dello stato degli scambi nel settore, tra Russie e Cina:

For over a decade, Russian military exports to China have constituted the most important dimension of the two countries’ security relationship. Since the two governments signed an agreement on military-technical cooperation in December 1992, China has purchased more weapons platforms and hardware-related items from Russia than from all other countries combined. During the 1990s, the value of these deliveries ranged up to US$1 billion annually. In recent years, this figure has approached $2 billion per year. Through these dealings, the various branches of the People’s Liberation Army (PLA) have acquired Su-27 and Su-30 advanced fighter aircraft, Mi-17 transport helicopters, Il-72 transport aircraft, A-50 warning and control aircraft, SA-10 and SA-15 air defense missiles, T-72 main battle tanks, Kilo-class diesel submarines, and two Sovremenny-class destroyers [1]. Furthermore, in early November, Beijing and Moscow appeared to be finalizing a deal in which China would purchase the Su-33, an advanced carrier-based variant of the Su-27 (Sankei Shimbun, November 6).”

Tuttavia, con le crescenti possibilità dell’industria militare cinese, o tali livelli di scambio dati sono destinati a declinare, oppure la Russia si vedrà obbligata ad offrire alla Cina armamenti ancora più avanzati. Ecco il dilemma rappresentato nel titolo dell’articolo. Infatti, ciò si scontrerebbe con considerazioni strategiche. Fino ad ora, nonostante le forniture russe, non si sono alterate le relazioni tecnologico-militari tra le FFAA cinesi e le tecnologicamente più avanzate FFAA giapponesi e taiwensi. Se, invece, la Russia dovesse fornire armamenti fino ad oggi non offerti, queste relazioni si alterebbero.

Ciò non è detto sarebbe nell’interesse russo. Secondo l’autore: “A Russian decision to sell its most advanced weapons to China could trigger a sharp U.S. reaction. In its February 2006 Quadrennial Defense Review Report, the U.S. Department of Defense stated: “Internationally, the United States welcomes Russia as a constructive partner, but views with increasing concern its sales of destructive weapons technologies abroad” [6]. U.S. officials allege that Russia’s restrictions on arms sales are much weaker than those of Western countries, especially regarding authoritarian governments accused of massive human rights violations. U.S. officials worry that Russia’s arms sales to China are accelerating the PLA’s modernization and altering the military balance in the Taiwan Strait in Beijing’s favor. This shift could harden Beijing’s stance towards Taiwanese autonomy, facilitate another Chinese decision to threaten military force against Taipei and heighten the risk of another Sino-U.S. military confrontation over Taiwan. For this reason, the Bush administration has also made strenuous efforts to prevent the European Union from lifting its embargo on arms sales to China.”

Il gioco si fa ancora più complesso perché la Cina sta diventanto concorrente russo nel settore rispetto a Stati del cosiddetto Terzo Mondo. Inoltre, ancora più importante, non è detto che la Russia voglia trovarsi una Cina che eventualmente raggiunga il suo stesso livello di potenza militare, oltre che nell’industria militare. Interessi commerciali immediati ed interessi globali futuri costringeranno a scelte nette.

Nessuno lo suggerisce pubblicamente, a quel che ne so, ma la soluzione più semplice, e meno complicata di quanto si pensi, potrebbe essere un’operazione USA-UE-Russia per la liquidazione della RPC, spazio ultra-xenofobo maniacal-ossesso seppur, fino ad oggi, congenitamente timoroso di porsi come dominatore globale. Qualche decina di Stati, più o meno quante sono oggi le Province della RPC, potrebbero essere ottimi per gli affari, più prosperi (per i proprio cittadini o sudditi) della presente RPC e porre molti meno problemi strategico-militari militari in un’area già complicata e ricca di tensioni anche a breve termine.


Weitz, R., The Sino-Russian Arms Dilemma, China Brief, Jamestown Foundation, 6 (22), 8 November 2006,
Richard Weitz
http://jamestown.org/print_friendly.php?volume_id=415&issue_id=3918&article_id=2371631

12 March 2007

Lettera da Lhasa numero 49. Nuovi sviluppi nella dottrina operativa delle FFAA cinesi

Lettera da Lhasa numero 49. Nuovi sviluppi nella dottrina operativa delle FFAA cinesi
by Roberto Scaruffi

Nan Li, New Developments in the PLA’s Operational Doctrine, China Brief, Jamestown Foundation, 6 (22), 8 November 2006,
http://jamestown.org/print_friendly.php?volume_id=415&issue_id=3918&article_id=2371628


Realizzata, almeno in parte, la meccanizzazione della FFAA della RPC, ora l’enfasi in Cina è posta sull’informatizzazione delle stesse. Gli strumenti tecnici sono al servizio, almeno nelle intenzioni dichiarate, di nuovi criteri operativi. Un concetto chiave utilizzato è quello di operazioni congiunte, successivamente divenuto di operazioni congiunte integrate.

Cosi viene rappresentata, dall’autore, la differenza tra le operazioni congiunte, [JO] e operazioni congiunte integrate [IJO]:
“Both JO and IJO involve two or more services, and operations are under a single unified command for the purpose of realizing common objectives. Yet, there are major differences between the two, particularly in terms of primary actors and their structures, service boundaries and identities, coordination, levels/space/timing of operations and operational effects.
“The primary actors of JO, for instance, are relatively independent services. Each of these services possesses its own information system that lacks effective lateral linkages and channels for communications and information transmission. As a result, the structure of this system is vertical, narrow and tall, and JO are based on an ad hoc combination of several tall, smokestack-shaped services. The primary actor of IJO, however, is an integrated system comprised of operating units (land, sea, air, space and electronic warfare) and essential operational elements. These elements include 1) ISR (information, surveillance and reconnaissance) that is space, air, sea and land-based and provides battlefield transparency leading to the precision of decisions and operations; 2) C4 (command, control, communications and computer) that connects the highest command and the lowest individual platform, and soldiers and units of both front and rear; 3) K (kill), or digitized and interconnected weapons platforms that constitute a network of superior firepower capable of non-contact, nonlinear and asymmetrical strikes; and 4) integrated logistics. The technical platform that glues operating units and essential elements together is the unified information network that enables both smooth communications and real-time information transmission through data-links. The structure of such a system is flat, broad and short, mainly because it is networked.”
[...]
“The differences between JO and IJO can also be illustrated in terms of the levels, depth and timing of the operations. In terms of operational levels for JO, due to the lack of precise friend-or-foe identification and precision strikes, a clear line of contact is necessary to differentiate enemy position from one’s own position for air strikes. Once both sides become closely intertwined, the safe distance diminishes and air support becomes difficult for fear of friendly-fire casualties. As a result, air-land operations can only be conducted at campaign and not battle levels. In IJO, however, the issue of enemy identification and precise air strikes has been largely resolved by information technology (IT). As a result, joint operations can be extended to more detailed and narrower domains and be conducted at tactical and battle levels without fear of friendly-fire casualties. This also makes it possible to conduct asymmetrical strikes against the opponent—strikes with technologies that the opponent does not possess and therefore finds difficult to defend against.”
[...]
“The final difference between JO and IJO concerns operational effects. In JO, because of the lack of IT-based integration, competition largely takes place at the unit level. As a result, operations tend to be more separate, the process slower and dispersed, and the effects more fragmented. Due to the high level of IT-driven integration, however, competition in IJO takes place at the system level. As a result, operations tend to be more focused and purposeful, the pace faster and the effects more systemic and comprehensive. The absence and presence of highly effective, integrative C4KISR is clearly the key variable that accounts for the differences between JO and IJO: serious gaps or windows of vulnerabilities in operational levels, depth and timing due to the lack of integration in the former and seamlessness due to a high level of integration in these three aspects for the latter.”

Secondo l’autore, solo con Jiang Zemin cominciò la vera modernizzazione della FFAA della RPC, in parallelo con la loro stretta subordinazione la potere politico. “While Jiang had largely won the political loyalty of the generals by increasing defense spending and promoting several of them to higher ranks, Jiang did not want the generals to meddle in party and government affairs, which would complicate his image and position as an effective leader.” [...] “Therefore, Jiang endorsed two new military policies since 1998, the first of which was to order the PLA to divest its business activities. The second was to promote the concept of the Revolution in Military Affairs (RMA) in the PLA, as an effective way to focus the attention of the generals on the narrow military-technical issues rather than on the broader area of civilian politics.”

L’evoluzione delle FFAA delle RPC in vere FFAA moderne dipende dalla continuazione della modernizzazione della RPC e dalla dispobilità e possibilità del potere politico di continuare a finanziare generosamente le FFAA stesse. In effetti, gli incrementi di spesa nel settore militare, annunciati successivamente alla data del presente saggio, sembrano indicare questa persistente volontà.


NOTA:
According to http://acronyms.thefreedictionary.com/C4KISR , the meaning of C4KISR is Command Control Communications Computers Kill Intelligence Surveillance Reconnaissance.


Nan Li, New Developments in the PLA’s Operational Doctrine, China Brief, Jamestown Foundation, 6 (22), 8 November 2006,
http://jamestown.org/print_friendly.php?volume_id=415&issue_id=3918&article_id=2371628

Lettera da Lhasa numero 48. Antonio Labriola ed i suoi scritti sul Manifesto pubblicati nel 1895

Lettera da Lhasa numero 48. Antonio Labriola ed i suoi scritti sul Manifesto pubblicati nel 1895
by Roberto Scaruffi

Labriola, A., In memoria del manifesto, 1895
Antonio Labriola
http://www.marxists.org/italiano/archive/labriola/1895/inmemoriadelmanifesto.htm


Stupefacente, in questa raccolta di scritti di Antonio Labriola sul Manifesto Comunista, è il suo non nominare mai Mazzini. Rimmossa la storicizzazione del Manifesto, è facile dedicarsi ai giochetti di parole “filosofici”.

Mentre gli adepti dell’appena divenuta Lega dei Comunisti sono fuoriusciti dallo spazio germanico e stanno approndando o sono già approdati nel mondo, e a Londra, nel centro del mondo, ad essi s’impone di definirsi uno spazio rispetto a chi, nel mondo, domina il movimento rivoluzionario dell’epoca. O si emigra per adattarsi al mondo verso cui ci si muove, ed integrarsi, in qualche modo, ad esso, o si emigra per ricercare uno spazio dove far il possibile per ricreare il proprio mondo precedente. Chi vuole a fa scrivere il Manifesto ha, evidentemente la seconda intenzione. In piena apoteosi dell’Impero Britannico, che ben assorbe e si riadatta a secessioni come la statunitense, il movimento rivoluzionario, o supposto tale, è dominato da chi domina il mondo. Mazzini è organizzatore del terrorismo internazionale del tempo su investitura e finanziamento diretto dell’Intelligence Service britannico, che lo usa per i suoi interessi. Lì e la sua forza e la sua popolarità. E la debolezza degli altri.

Marx, Engels, i loro amici politici, resteranno degli isolati nel centro del mondo, Londra e l’Inghilterra. Non c’entra nulla la forza intrinseca delle idee che esiste o non esiste a seconda interessi materiali decidano di darla o meno ed esse. E le loro concezioni resteranno impopolari pure nelle periferie del mondo dove domineranno concezioni anarchiche. Nel mondo sviluppato, l’Inghilterra ed aree variamente prossime, dominerà un socialismo “infermieristico” all’inglese, mentre nel mondo meno sviluppato un socialismo nihilista all’anarchica. Chi s’è sviluppato vuole restarlo, mentre opera perché aree non sviluppate lo servano senza svilupparsi in modo autonomo. Marx ed Engels diverrano poi popolari, solo come nomi, non come concezioni da loro propugnate, in quanto tedeschi nello spazio tedesco, per tutta una fase. Nello spazio tedesco, il socialismo realmente dominante sarà un socialismo di Stato e di parastato, non un socialismo rivoluzionario [rivoluzionario, almeno nella forma apparente o percepita] alla Marx ed Engels. Poi, con la rivoluzione d’ottobre nelle Russie, Marx ed Engels saranno fatti divenire popolari in quanto già isolati rispetto alla socialdemocrazia tedesca reale che viene additata dai nuovi “rivoluzionari” del periodo come traditrice. Nemici dei traditori socialisti tedeschi, ecco che Marx ed Engels entrano nell’iconografia dell’era russo-sovietica. L’abbondanza dei loro scritti e la veemenza degli stessi li rende utilizzabili per le esigenze liturgico-simboliche del periodo e di quello spazio semi-asiatico.

In effetti , l’aspetto, simbolico, l’uso che delle idee viene fatto, illumina di più che fingere di prendere sul serio, come reali, le affermazioni degli autori. Se ci limitassimo alle affermazioni degli autori, qui Marx ed Engel, e Antonio Labriola che loro fa eco, ci si dovrebbe domandare di che parlino. D’indubbia coerenza e forza interna, le cose da loro scritte non hanno tuttavia corrispettivo nella realtà. Sono astrazioni filosofiche. Dunque, dette rispetto alla realtà che è del tutto differente, hanno una valenza puramente simbolica.

Rivendicare il proletariato come irriducibilmente antagonista e con una precisa missione che nasce dalla realtà storica e che nella stessa realtà storica non può non realizzarsi viene venduto, da Antonio Labriola, come affermazione e sviluppo del movimento proletario, o del proletariato. L’astrazione viene fatta divenire realtà (nelle idee), si finge sia realtà, e l’affermazione ideale esistenza di un movimento reale. Il proletariato del Manifesto in realtà non esisterà, e Marx ed Engels ne saranno ben coscienti a partire dalla stessa Inghilterra. È astrazione filosofica e simbolica.

Nel momento in cui i rivoluzionari tedeschi si trasferiscono in Inghilterra e nello spazio inglese, non solo si definiscono rispetto al Mazzini dell’Intelligence Service britannico. Si definiscono pure rispetto al nuovo mondo cui vanno incontro sulla base del vecchio da cui provengono. “Sei straordinario. Ma non ci piaci e ti annunciamo il tuo funerale prossimo. Noi saremo i tuoi becchini.” In linguaggio marxiano, l’operazione fatta col Manifesto è romanticismo economico, è reazione del piccolo borghese, dell’artigiano, dal mondo contadino e corporativo, al capitalismo che li disgrega e costringe a ripensarsi e ridefirsi oppure a deperire.

L’Inghilterra è in piena fioritura economica e di potenza sulla base dell’antagonismo, ma anche della cooperazione, tra capitalisti e lavoratori, borghesi e proletari. Marx ed Engels scrivono che il proletariato supererà il mondo borghese con un proprio differente e più avanzato ordine. Marx ed Engels scrivono, usando una metafora, che l’Inghilterra del momento sarà presto distrutta dalla classe antagonista ed universale da essa stessa creata fino a quel momento. Quel che dicono nel Manifesto può essere riassunto in “Tu Inghilterra hai raggiunto risultati straordinari. Nondimeno ti annunciamo la tua prossima distruzione ad opera del proletariato internazionale, cioè di noi che ce ne proclamiamo la guida.” La storia reale non seguirà quella via. Prenderà altre vie. Marx ed Engels con la loro Lega dei Comunisti dichiarano, pur in modo metaforico, guerra al mondo inglese, guerra che poi non viene combattuta per essenza della classe reale dovrebbe concretamente combatterla. Esiste l’astrazione filosofica, il proletariato, l’antagonista. Tuttavia, quello reale è differente. Non è antagonista. Rivoluzionari tedeschi vanno incontro al nuovo mondo sviluppato sulla base dei paradigmi del loro vecchio mondo che pur li espelle e sulla base dei paradigmi del loro vecchio mondo dichiarano la prossima distruzione del nuovo mondo cui vanno incontro. Lo dicono a loro stessi.

Antonio Labriola, da un’area come l’italica, e pur in epoca in cui s’è potuta verificare la realisticità o meno degli enunciati del Manifesto, se considerato come testo operativo-“realistico”, si limita a ripercorrerne la valenza futuristico-programmatica che lui come altri ad esso attribuiscono. Un precedente enunciato messianico, di indubbia forza letteraria, Il Manifesto, diviene il sostituto di un movimento reale che non ha seguìto, e neppure è certo seguirà più tardi (rispetto a quando Antonio Labriola scrive), le astrazioni di quello scritto, pur buttato giù e pubblicato in un contesto storico e storico-politico o storico-ideale preciso che tuttavia si preferisce non ripercorrere davvero. Antonio Labriola ripete una favoletta. Tutto è perfetto e rigoroso, ...purché si finga che ciò sia e debba essere. Il nuovo oppio “rivoluzionario” delle plebi è lì pronto, ogni qualvolta le si voglia consolare della loro miseria presente e loro siano così fesse, o così senza speranza, da doversi accontentare di tali oppi consolatori.


Labriola, A., In memoria del manifesto, 1895
Antonio Labriola
http://www.marxists.org/italiano/archive/labriola/1895/inmemoriadelmanifesto.htm